CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV›Parte COMUNE
Art. 14
PICCOLE AZIENDE
In vigore dal 8 dic 1960
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgono a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-14-4