CCNL 10 febbraio 1959 Parte IVParte COMUNE

Art. 6

ASSENZE

In vigore dal 8 dic 1960
Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti. Le assenze per gravidanza e puerperio sono computate, agli effetti di cui sopra, entro i limiti del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro goduto ai sensi degli della legge 26 agosto 1959. Per impiegate le assenze dal lavoro per il medesimo titolo sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite, massimo di mesi otto. Ai particolari effetti dell'indennità di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-6-4

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