CCNL 10 febbraio 1959 Parte IVParte COMUNE

Art. 8

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 8 dic 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fila le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all'esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A secondo della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle componenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-8-4

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