CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IVParte COMUNE

Art. 15

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 7 dic 1960
Il presente contratto ha la validità di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1959 e sino a tutto il 31 dicembre 1961 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-15-4

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