CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV›Parte COMUNE
Art. 11
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 7 dic 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità, non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-11-4