CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV›Parte COMUNE
Art. 8
RECLAMI E CONTROVERSIE
In vigore dal 7 dic 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per le composizioni dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all'esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali per il tentativo ai conciliazione.
A secondo della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-8-4