CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IVParte COMUNE

Art. 8

RECLAMI E CONTROVERSIE

In vigore dal 7 dic 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per le composizioni dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all'esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali per il tentativo ai conciliazione. A secondo della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-8-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo