CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV›Parte COMUNE
Art. 6
ASSENZE
In vigore dal 7 dic 1960
Ai fini della maturazione dell'anzianità le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
Ai particolari effetti dell'indennità di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-6-4