CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IV›Parte COMUNE
Art. 2
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 7 dic 1960
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-2-4