CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III›Parte III
Art. 40
PREVIDENZA
In vigore dal 7 dic 1960
Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-40-2