CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIIParte III

Art. 35

SOSPENSIONI

In vigore dal 7 dic 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto all', o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-35-3

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