CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III›Parte III
Art. 36
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
In vigore dal 7 dic 1960
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro
può essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennità di preavviso ma non delle altre
indennità.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che commette gravi
infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni
consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell' semprechè la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con
sentenza passata in giudicato per azione complessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla
incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della
azienda;
f) divieto litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel
recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale.
g) recidiva nella mancanza di cui al punto e) dell'
semprechè non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell'andamento degli obblighi contrattuali o
di regolamento interno, quando sia stato già comminato il provvedimento disciplinare di cui all'.
2) senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda
grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa rientrano sotto questo provvedimento le
seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione
sia gravemente colposa suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni, di macchine, di
utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio;
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti
delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo
precedente qualora vi sia dolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-36-2