CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IIIParte III

Art. 30

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 7 dic 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, e semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) è dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni; 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianità oltre 6 anni. Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per due mesi ed alla metà di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per tre mesi e alla metà di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla metà di essa per gli altri otto mesi. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la tbc. valgono le norme legislative in vigore. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso può risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento. Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data della stipulazione del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-30-3

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