CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte IVParte COMUNE

Art. 13

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 7 dic 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-cgp-13-4

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