Accordo aggiuntive per le lavorazioni nociveParte COMUNE

Art. 3

In vigore dal 7 dic 1960
. - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-aap-3

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