Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive›Parte COMUNE
Art. 3
In vigore dal 7 dic 1960
. - Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-aap-3