Accordo aggiuntive per le lavorazioni nociveParte COMUNE

Art. 5

In vigore dal 7 dic 1960
. - Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-aap-5

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