Accordo aggiuntive per le lavorazioni nocive›Parte COMUNE
Art. 10
In vigore dal 7 dic 1960
. - Per i lavoratori ausiliari di cui all' (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie o di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-aap-10