Accordo aggiuntive per le lavorazioni nociveParte COMUNE

Art. 4

In vigore dal 7 dic 1960
. - Le indennità di cui all' verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo . Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, a decorrere dal 1 luglio 1959, nella misura percentuale in cui sarà variato nel semestre precedente il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato dell'indennità di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni e Foggia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1347#art-aap-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo