CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 38

TRATTAMENTO DEI LAUREATI E DIPLOMATI

In vigore dal 6 dic 1960
Il laureato o diplomato di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, al primo impiego non potrà, essere assegnato a categorie inferiori alla seconda. È ammesso una riduzione del minimo contrattuale del 15% per la durata del periodo di prova. Dichiarazione a verbale con mansioni di concetto. All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza a parità di rendimento degli uomini, sarà dovuto lo stesso minimo stipendiale previsto per gli impiegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-38

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