CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 34

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 6 dic 1960
In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. Per quanto concerne la ripartizione delle indennità se non vi è accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di essa, in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nello articolo 2122 del Codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-34

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