CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 37

DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 6 dic 1960
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia d'impiego privato. Ferma la inscindibilità di cui all' le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire Le condizioni individuali di miglior favore in atto nelle singole aziende nei riguardi degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-37

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