CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 36
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
In vigore dal 6 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
La previdenza e le indennità, di licenziamento anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-36