CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 35
ASPETTATIVA
In vigore dal 6 dic 1960
All'impiegato che dimostra di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verrà concessa una aspettativa, per la durata della carica e nino ad un massimo di due anni, senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianità esclusione fatta agli effetti della tredicesima mensilità e del godimento delle ferie.
All'impiegato avente una anzianità, di servizio presso la stessa azienda non inferiore ai 5 anni l'azienda potrà concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all') nella misura massima di 3 mesi, prorogabili, per documentare ulteriori necessità convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Sempre con gli stessi requisiti di anzianità all'impiegato che la richieda per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, l'azienda potrà concedere una aspettativa, in relazione alla natura delle necessità che hanno motivata la richiesta.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno nè retribuiti nè computati ad alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-35