Art. 1
In vigore dal 6 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 ottobre 1958, e relative tabelle, per gli operai, gli appartenenti alla qualifica speciale e gli impiegati dell'industria dei dielettrici, stipulati tra la Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra Delegazione di Rappresentanza Sindacale Nazionale delle Aziende Industriali Produttrici di Materiali Dielettrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Viste le disposizioni per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, allegate al predetto contratto per gli operai;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 ottobre 1958, relativi agli operai, agli appartenenti alla qualifica speciale e agli impiegati dell'industria dei dielettrici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dal contratto per gli operai ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali dielettrici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 23. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-rd-1