CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 9
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 30 nov 1960
Ogni anno le aziende forniranno agli operai un indumento di lavoro, sostenendo la relativa spesa nella misura dell'80%, a meno che l'operaio non vi rinunci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-9