CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 12

RECUPERO DELLE ORE Dl LAVORO PERDUTE

In vigore dal 30 nov 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purchè esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo