CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 13

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 30 nov 1960
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge. Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-13

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