CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 16
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 30 nov 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all' ossia le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nelle domeniche o, nei giorni di riposo compensativo, o nelle festività di cui all'.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana ai norma di legge.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo e per il lavoro effettuato in turni avvicendati sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base più contingenza).
Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorate della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all' e sulla contingenza.
1) Lavoro straordinario diurno:
per le prime due ore.......... 20 %
per le ore successive..................................... 25 %
2) Lavoro festivo............................................. 35 %
3) Lavoro notturno (dalle 12 alle 6).......................... 30 %
4) Lavoro effettuato in turni avvicendati:
turni diurni.............................................. 4 %
turni notturni............................................ 15 %
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione per lavoro notturno.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-16