Definizione data dalla norma indicata.
per le prime due ore.......... 20 % per le ore successive..................................... 25 % 2) Lavoro festivo............................................. 35 % 3) Lavoro notturno (dalle 12 alle 6).......................... 30 % 4) Lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni.............................................. 4 % turni notturni............................................ 15 % La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione per lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi
Fonte: dpr-1960-08-28-1312 — art. cdo-16 →