CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 15
FESTIVITÀ
In vigore dal 30 nov 1960
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della liberazione 25 aprile;
la festa del lavoro: 1 maggio;
la fondazione della Repubblica: 2 giugno;
il giorno dell'unità nazionale: 4 novembre;
c) Capo d'anno: 1 gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedi di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 10 novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al punto d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-15