CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 15

FESTIVITÀ

In vigore dal 30 nov 1960
Sono considerate festività: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio; la fondazione della Repubblica: 2 giugno; il giorno dell'unità nazionale: 4 novembre; c) Capo d'anno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 10 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al punto d).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-15

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