CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 4
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
In vigore dal 30 nov 1960
La classificazione degli operai verrà fatta in base alle categorie sottoelencate:
Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevoli difficoltà, delicatezza o complessità, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenza conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore, partecipando direttamente alla lavorazione.
Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico di scarico e di pulizia o analoghi lavori di farica, anche se compiuti nei reparti di produzione e purchè non partecipino direttamente alla lavorazione.
Donne di 1ª categoria - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza, o complessità che richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Donne di 2ª categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
Donne di 3ª categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri, e comunque lavori che non richiedono periodo di tirocinio.
Il passaggio dell'operaio alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-4