CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 5

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 30 nov 1960
All'operaio al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima sia svolta con normale continuità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-5

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