CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 6
PASSAGGIO DI MANSIONI
In vigore dal 30 nov 1960
La categoria attribuita all'operaio non lo esime dal prestare temporaneamente la propria operai in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
In detta ipotesi, all'operaio sarà corrisposta la retribuzione relativa alla nuova mansione se questa è afferente a categoria superiore, mentre l'operaio continuerà a percepire la propria normale retribuzione se la nuova mansione è afferente a categoria inferiore.
Non si adotterà la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzioni dell'operaio assente per malattia; infortunio o permesso, abbia durata fino a 2 giorni.
L'operaio che per almeno 30 giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria sempre che non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio, permesso, richiamo alle armi non superiore a sei mesi e gravidanza e puerperio per il periodo di assenza obbligatoria dai lavoro - passa definitivamente nella categoria superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-6