CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 38
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 30 nov 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennità di anzianità, di cui all' del presente contratto:
a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio oltre un anno e fino a 5 anni compiuti;
b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre 5 anni.
L'intera indennità di anzianità è dovuta all'impiegato, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e 55° anno di età se donne, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-38-2