Art. 38 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 38

111 / 121

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 30 nov 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennità di anzianità, di cui all' del presente contratto: a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio oltre un anno e fino a 5 anni compiuti; b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre 5 anni. L'intera indennità di anzianità è dovuta all'impiegato, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e 55° anno di età se donne, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-38-2