CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 34

SOSPENSIONI

In vigore dal 30 nov 1960
Incorre nel provvedimento della sospensione, l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto dall' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-34-2

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