CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 35

LICENZIAMENTO PER MANCANZE SOSPENSIONI

In vigore dal 30 nov 1960
LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennità di preavviso ma non delle altre indennità. In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva nel divieto di fumare di cui ali punto d) dell' semprechè la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque al compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nelle mancanze di cui al punto c) dell' semprechè non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) trascuratezza nell'adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamentazione interna, quando sia già stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all'. 2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumnento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni, di macchine di utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto d'ufficio; d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora vi sia dolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-35-2

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