CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 33
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 30 nov 1960
Le infrazioni disciplinari delle norme della presente regolamentazione possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) ammonizione scritta; 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni; 4) licenziamento. Le Organizzazioni Sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della. sospensione prevista al punto 3). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-33-2