CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 43
RECLAMI E CONTROVERSIE
In vigore dal 30 nov 1960
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne previste dagli accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà. sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-43-2