CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 46
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 30 nov 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dall'impiegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-46