Art. 1
In vigore dal 30 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1958, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria, stipulato tra la Federazione italiana Indusirie Varie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale tra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici; e, in pari data tra la Federazione italiana industrie Varie e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 145. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-rd-1