CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 27
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
In vigore dal 30 nov 1960
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Le prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-27