CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 29

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

In vigore dal 30 nov 1960
L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa, in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata. Inoltre l'operaio deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facoltà di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i segnenti termini: 1) mesi 6 per gli aventi anzianità di servizio fino a 8 anni; 2) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio oltre gli 8 anni. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovrà corrispondere all'operaio le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonché i doveri dell'operaio durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-29

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