CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 33

ASSENZE

In vigore dal 30 nov 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata e ripetendosi, l'operaio può essere punito a termine degli . L'assenza ancorchè giustificata e autorizzata, non dà diritto alla retribuzione. L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro o prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; in tal caso però, sarà considerato ritardatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-33

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