CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 33
ASSENZE
In vigore dal 30 nov 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata e ripetendosi, l'operaio può essere punito a termine degli .
L'assenza ancorchè giustificata e autorizzata, non dà diritto alla retribuzione.
L'operaio che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), è considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro o prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; in tal caso però, sarà considerato ritardatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-33