CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 35

VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

In vigore dal 30 nov 1960
L'operaio non può rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonché la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle operaie la visita sulla persona non può essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-35

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