CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 39
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
In vigore dal 30 nov 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell', o le dimissioni dell'operaio possono aver luogo in qualunque giorno della settimana preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianità interrotta fino a 3 anni e 12 giorni (96 ore) per anzianità superiore.
L'azienda può esonerare l'operaio dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per le ore manicanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-39