CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 43

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 30 nov 1960
Le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali e collettive più favorevoli al lavoratore vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-43

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