CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 41

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 30 nov 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1° il 50 per cento per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma: 2° il 75 per cento per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni; 3° il 100 per cento per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni. Per poter aver diritto alla competenza, di cui al punto 1° l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 30 è dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-41

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