CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 40

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 30 nov 1960
All'operaio licenziato non ai sensi dell' sarà corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio presso l'azienda, una indennità di licenziamento pari a: 4 giorni (32 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianità dal 1° al 3° anno compiuto; 6 giorni (48 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianità oltre il 3° e fino al 7° anno compiuto; 7 giorni (56 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianità oltre il 7° e fino al 12° anno compiuto; 9 giorni (72 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianità oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto; 12 giorni (93 ore) di normale retribuzione per ogni anno di anzianità oltre il 20° anno compiuto. Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennità, le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esecuzione delle frazioni di mese. Per l'anzianità di servizio anteriore a tutto il 1 luglio 1919, sarà dovuta all'operaio, all'atto del licenziamento, una indennità inragione di 3 giorni (24 ore) per ogni anno di servizio prestato. Per l'anzianità maturata successivamente alla data predetta sarà dovuta l'indennità nella misura più sopra riportata, tenendo conto però dell'anzianità maturata antecedentemente al 1 luglio 1949. Ai fini del calcolo della indennità di anzianità si terrà conto della gratifica natalizia maggiorando le indennità di cui sopra della percentuale dell'8%.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-40

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