CCNL del 23 ottobre 1958 Operai

Art. 30

TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ

In vigore dal 30 nov 1960
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-30

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