CCNL del 23 ottobre 1958 Operai
Art. 24
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 30 nov 1960
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale del 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tal modo l'operaio usufruirà di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 10.
Il trattamento economico di cui il contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di 10 giorni di intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-24